La convivenza di fatto prevista dalla legge n. 76 del 2016 è una famiglia disciplinata dal diritto nazionale. La sua registrazione non ha valore costitutivo, ma è condizione necessaria per l’applicazione della legge alla famiglia già costituita. All’iscrizione anagrafica del partner straniero di un cittadino italiano o europeo non si applica l’art. 6, d.lgs. 286 del 1998, ma l’art. 3, par. 2, della direttiva 2004/38/CE. È ricevibile dalla Questura la domanda di carta di soggiorno presentata dallo straniero che dimostra di essere membro di una convivenza di fatto stabile. Il contratto di convivenza è mezzo idoneo per dimostrare la stabilità della convivenza
La convivenza di fatto e il diritto di soggiorno del partner straniero del cittadino italiano o europeo
Morozzo della Rocca P.
2022-01-01
Abstract
La convivenza di fatto prevista dalla legge n. 76 del 2016 è una famiglia disciplinata dal diritto nazionale. La sua registrazione non ha valore costitutivo, ma è condizione necessaria per l’applicazione della legge alla famiglia già costituita. All’iscrizione anagrafica del partner straniero di un cittadino italiano o europeo non si applica l’art. 6, d.lgs. 286 del 1998, ma l’art. 3, par. 2, della direttiva 2004/38/CE. È ricevibile dalla Questura la domanda di carta di soggiorno presentata dallo straniero che dimostra di essere membro di una convivenza di fatto stabile. Il contratto di convivenza è mezzo idoneo per dimostrare la stabilità della convivenzaFile | Dimensione | Formato | |
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