Unlike the cases of new legal entries, for foreigners who are already lawfully resident in the national territory it is fairly required to be able to be contacted but not to maintain a stable address where the official residence is established, as its availability depends on the dynamics of the housing market that is particularly difficult. The positive integration in the Country is shown by other requirements, such as employment and the language skills. The registration at the civil registry in Italy is the access key to fundamental social rights that should be recognized for all asylum seekers as well, so the failure to grant such rights can lead to the declaration of unconstitutionality of Article 4, para. 1-bis, d.lgs. n. 142/2015 as amended by d.l. n. 113/2018.

Diversamente dai casi di nuovi ingressi legali, allo straniero già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale è giustamente richiesto di essere reperibile ma non di conservare una dimora stabile, il cui reperimento dipende dalle dinamiche di un mercato particolarmente difficile. L’inserimento positivo nel Paese è dunque dimostrato da altri requisiti, come il lavoro e l’apprendimento della lingua, richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE. L’autore sottolinea in particolare come il requisito dell’indirizzo di residenza anagrafica presso l’abitazione (talvolta richiesto al cittadino straniero per rinnovare il suo permesso di soggiorno) non sia in realtà previsto dalla legge. La possibilità per gli stranieri di essere iscritti all’anagrafe presso un indirizzo virtuale in mancanza di una dimora stabile non contraddice all’obbligo di reperibilità, assicurato dalla comunicazione alla polizia di un diverso indirizzo di abitazione o almeno di reperibilità. L’iscrizione anagrafica in Italia è la chiave di accesso a diritti sociali fondamentali che vanno riconosciuti anche ai richiedenti asilo, dunque il venire meno dell’effettivo riconoscimento di questi diritti potrebbe condurre alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4, co. 1-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 come modificato dal d.l. n.113 del 2018.

Residenza, dimora, domicilio e condizione alloggiativa nella disciplina del permesso di soggiorno

Morozzo della Rocca P
2019-01-01

Abstract

Unlike the cases of new legal entries, for foreigners who are already lawfully resident in the national territory it is fairly required to be able to be contacted but not to maintain a stable address where the official residence is established, as its availability depends on the dynamics of the housing market that is particularly difficult. The positive integration in the Country is shown by other requirements, such as employment and the language skills. The registration at the civil registry in Italy is the access key to fundamental social rights that should be recognized for all asylum seekers as well, so the failure to grant such rights can lead to the declaration of unconstitutionality of Article 4, para. 1-bis, d.lgs. n. 142/2015 as amended by d.l. n. 113/2018.
2019
Diversamente dai casi di nuovi ingressi legali, allo straniero già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale è giustamente richiesto di essere reperibile ma non di conservare una dimora stabile, il cui reperimento dipende dalle dinamiche di un mercato particolarmente difficile. L’inserimento positivo nel Paese è dunque dimostrato da altri requisiti, come il lavoro e l’apprendimento della lingua, richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE. L’autore sottolinea in particolare come il requisito dell’indirizzo di residenza anagrafica presso l’abitazione (talvolta richiesto al cittadino straniero per rinnovare il suo permesso di soggiorno) non sia in realtà previsto dalla legge. La possibilità per gli stranieri di essere iscritti all’anagrafe presso un indirizzo virtuale in mancanza di una dimora stabile non contraddice all’obbligo di reperibilità, assicurato dalla comunicazione alla polizia di un diverso indirizzo di abitazione o almeno di reperibilità. L’iscrizione anagrafica in Italia è la chiave di accesso a diritti sociali fondamentali che vanno riconosciuti anche ai richiedenti asilo, dunque il venire meno dell’effettivo riconoscimento di questi diritti potrebbe condurre alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4, co. 1-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 come modificato dal d.l. n.113 del 2018.
residenza, domicilio, protezione internazionale, libertà di circolazione, immigrazione, diritti sociali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12071/27705
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