Il saggio propone un’analisi sulla clausola di riserva di disporre di cose determinate. L’art. 790 c.c. delinea due ipotesi di riserva della facoltà di disporre: la prima riguarda «qualche oggetto compreso nella donazione»; la seconda riguarda «una determinata somma sui beni donati». Tale facoltà è espressamente qualificata come intrasmissibile mortis causa. I problemi fondamentali posti dalla disciplina sono tre: i) se il potere di disporre possa riguardare non «qualche oggetto compreso nella donazione», ma l’intero bene donato; ii) se mediante l’esercizio della facoltà il donante debba necessariamente disporre nei confronti di un terzo ovvero se possa semplicemente riappropriarsi del bene; iii) se la riserva possa avere ad oggetto una prestazione assistenziale in favore del donante.
Clausola di riserva di disporre di cose determinate
Azara A
2019-01-01
Abstract
Il saggio propone un’analisi sulla clausola di riserva di disporre di cose determinate. L’art. 790 c.c. delinea due ipotesi di riserva della facoltà di disporre: la prima riguarda «qualche oggetto compreso nella donazione»; la seconda riguarda «una determinata somma sui beni donati». Tale facoltà è espressamente qualificata come intrasmissibile mortis causa. I problemi fondamentali posti dalla disciplina sono tre: i) se il potere di disporre possa riguardare non «qualche oggetto compreso nella donazione», ma l’intero bene donato; ii) se mediante l’esercizio della facoltà il donante debba necessariamente disporre nei confronti di un terzo ovvero se possa semplicemente riappropriarsi del bene; iii) se la riserva possa avere ad oggetto una prestazione assistenziale in favore del donante.File | Dimensione | Formato | |
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