La frode sportiva è un artifizio orientato ad annientare o, almeno, ridurre il rischio della sconfitta. Essa è volta a sopprimere l’alea del giuoco, affinché l’esito della competizione non sia più immerso nel calcolo del probabile, di ciò che può accadere o non accadere. La frode aspira a dominare l’imprevedibile, ad arginare la minaccia del divenire, e così a controllare lo sviluppo della gara e il suo risultato. L’alterazione dell’evento sportivo cagiona un pregiudizio ai soggetti che possono pretendere, a vario titolo, lo svolgimento di una gara genuina e alle persone che possono appropriarsi di un valore monetario nel caso di vittoria. Ma talvolta il danno prescinde dall’effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara, giacché il mero atto compiuto con certe modalità e diretto a influire sulla competizione sportiva potrebbe assumere rilevanza come fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria. Per questa via la “frode sportiva dannosa” suscita l’attenzione del privatista, il quale è chiamato a interrogarsi sulle possibili azioni volte a soddisfare l’esigenza riparatoria delle vittime. Il lavoro prende in esame alcuni punti di intersezione tra frode sportiva e responsabilità civile, osservando il fenomeno dalla prospettiva soggettivamente qualificata dei danneggiati, senza trascurare le modalità della condotta dannosa.
Profili della responsabilità civile nella frode sportiva
Azara A
2023-01-01
Abstract
La frode sportiva è un artifizio orientato ad annientare o, almeno, ridurre il rischio della sconfitta. Essa è volta a sopprimere l’alea del giuoco, affinché l’esito della competizione non sia più immerso nel calcolo del probabile, di ciò che può accadere o non accadere. La frode aspira a dominare l’imprevedibile, ad arginare la minaccia del divenire, e così a controllare lo sviluppo della gara e il suo risultato. L’alterazione dell’evento sportivo cagiona un pregiudizio ai soggetti che possono pretendere, a vario titolo, lo svolgimento di una gara genuina e alle persone che possono appropriarsi di un valore monetario nel caso di vittoria. Ma talvolta il danno prescinde dall’effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara, giacché il mero atto compiuto con certe modalità e diretto a influire sulla competizione sportiva potrebbe assumere rilevanza come fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria. Per questa via la “frode sportiva dannosa” suscita l’attenzione del privatista, il quale è chiamato a interrogarsi sulle possibili azioni volte a soddisfare l’esigenza riparatoria delle vittime. Il lavoro prende in esame alcuni punti di intersezione tra frode sportiva e responsabilità civile, osservando il fenomeno dalla prospettiva soggettivamente qualificata dei danneggiati, senza trascurare le modalità della condotta dannosa.File | Dimensione | Formato | |
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