L'articolo analizza gli istituti giuridici e i principi applicabili alla complessa materia della protezione internazionale da accordare alle persone in fuga dai loro paesi di origine o di residenza. Viene proposta un'interpretazione, a livello europeo, dell'art.78 del TFUE per riconoscere, secondo la felice formula contenuta nello stesso articolo, "una status appropriato" a tutti per garantire loro una completa protezione e il rispetto del principio di non refoulement. E ciò deve avvenire alla luce del principio di umanità da ritenersi ormai inerente a qualsiasi regola riguardante la protezione dei diritti fondamentali, il diritto internazionale umanitario e il diritto sui rifugiati. Infatti si ritiene che i ristretti limiti di applicazione contemplati dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati debbano considerarsi superati grazie soprattutto al generale accoglimento del principio di non refoulement e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art.3 della CEDU sul divieto dei trattamenti inumani e degradanti.
La protezione sussidiaria e l'interpretazione in senso umanitario dell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'UE
Giuffrida, R.
2015-01-01
Abstract
L'articolo analizza gli istituti giuridici e i principi applicabili alla complessa materia della protezione internazionale da accordare alle persone in fuga dai loro paesi di origine o di residenza. Viene proposta un'interpretazione, a livello europeo, dell'art.78 del TFUE per riconoscere, secondo la felice formula contenuta nello stesso articolo, "una status appropriato" a tutti per garantire loro una completa protezione e il rispetto del principio di non refoulement. E ciò deve avvenire alla luce del principio di umanità da ritenersi ormai inerente a qualsiasi regola riguardante la protezione dei diritti fondamentali, il diritto internazionale umanitario e il diritto sui rifugiati. Infatti si ritiene che i ristretti limiti di applicazione contemplati dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati debbano considerarsi superati grazie soprattutto al generale accoglimento del principio di non refoulement e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art.3 della CEDU sul divieto dei trattamenti inumani e degradanti.File | Dimensione | Formato | |
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