Come avvenuto per la generalità delle Regioni a Statuto ordinario, anche in Umbria la scelta della forma di governo regionale è caduta sul cd. modello standard prefigurato dalla Carta costituzionale, caratterizzato dalla elezione popolare diretta del Presidente della Giunta regionale. Ciò ha comportato le inevitabili conseguenze di cui alla disciplina costituzionale, in virtù della quale il Presidente eletto a suffragio universale e diretto gode di una posizione di effettiva supremazia istituzionale nei confronti della Giunta regionale, disponendo del potere di nomina e revoca degli assessori e della potestà di dirigere la politica di tale organo collegiale, risultando, inoltre, l’unico soggetto titolare del rapporto di responsabilità politica nei confronti del Consiglio regionale, che può far valere tale responsabilità solo con l’adozione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente che, però, comporta, oltre alle dimissioni di quest’ultimo, anche l’inevitabile scioglimento anticipato del Consiglio stesso. Lo Statuto umbro ha, in ogni caso, tentato di provvedere, almeno in parte, ad una sorta di più effettivo riequilibrio, in seno alla forma di governo, tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale, intendendo dotare l’Assemblea di alcuni strumenti – nell’ambito della funzione di indirizzo e controllo – significativi in questa direzione.

Il Presidente e la Giunta Regionale

Duranti F
2016-01-01

Abstract

Come avvenuto per la generalità delle Regioni a Statuto ordinario, anche in Umbria la scelta della forma di governo regionale è caduta sul cd. modello standard prefigurato dalla Carta costituzionale, caratterizzato dalla elezione popolare diretta del Presidente della Giunta regionale. Ciò ha comportato le inevitabili conseguenze di cui alla disciplina costituzionale, in virtù della quale il Presidente eletto a suffragio universale e diretto gode di una posizione di effettiva supremazia istituzionale nei confronti della Giunta regionale, disponendo del potere di nomina e revoca degli assessori e della potestà di dirigere la politica di tale organo collegiale, risultando, inoltre, l’unico soggetto titolare del rapporto di responsabilità politica nei confronti del Consiglio regionale, che può far valere tale responsabilità solo con l’adozione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente che, però, comporta, oltre alle dimissioni di quest’ultimo, anche l’inevitabile scioglimento anticipato del Consiglio stesso. Lo Statuto umbro ha, in ogni caso, tentato di provvedere, almeno in parte, ad una sorta di più effettivo riequilibrio, in seno alla forma di governo, tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale, intendendo dotare l’Assemblea di alcuni strumenti – nell’ambito della funzione di indirizzo e controllo – significativi in questa direzione.
2016
978-88-921-0505-8
Constitutional Law; Regional Law; Umbria Region; President of the Region
Diritto costituzionale; Diritto regionale; Regione Umbria; Statuto regionale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12071/1710
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