L'articolo analizza la normativa sulla protezione sussidiaria che mira, a livello europeo, a superare i limiti imposti dalla definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, ormai ritenuta inadeguata alle esigenze attuali. A tal fine vengono presi in esame tutti gli istituti giuridici che prevedono, a livello internazionale, forme di protezione per coloro che devono affrontare emergenze umanitarie. In particolare le nozioni di protezione, asilo, rifugiato e refoulement. Inoltre vengono interpretati alla luce del principio di umanità, l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del1950 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti e l'art 78 del TFUE con la normativa secondaria europea per configurare un regime efficace unico di protezione internazionale. In effetti la normativa europea deve considerarsi una conquista importante soprattutto in quanto la protezione viene accordata, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizie dell'UE, per ragioni obiettive superando i ristretti limiti sull'onere della prova imposti dalla richiamata Convenzione di Ginevra. Così la ricerca di uno "status appropriato" da accordare in ogni circosttnza deve essere effettuata alla luce del principio di umanità.
Subsidiary Protection in International and European Law
Giuffrida R
2017-01-01
Abstract
L'articolo analizza la normativa sulla protezione sussidiaria che mira, a livello europeo, a superare i limiti imposti dalla definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951, ormai ritenuta inadeguata alle esigenze attuali. A tal fine vengono presi in esame tutti gli istituti giuridici che prevedono, a livello internazionale, forme di protezione per coloro che devono affrontare emergenze umanitarie. In particolare le nozioni di protezione, asilo, rifugiato e refoulement. Inoltre vengono interpretati alla luce del principio di umanità, l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del1950 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti e l'art 78 del TFUE con la normativa secondaria europea per configurare un regime efficace unico di protezione internazionale. In effetti la normativa europea deve considerarsi una conquista importante soprattutto in quanto la protezione viene accordata, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizie dell'UE, per ragioni obiettive superando i ristretti limiti sull'onere della prova imposti dalla richiamata Convenzione di Ginevra. Così la ricerca di uno "status appropriato" da accordare in ogni circosttnza deve essere effettuata alla luce del principio di umanità.File | Dimensione | Formato | |
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