In un sistema sanitario sempre più “dipendente” dai dati personali, attraverso molteplici strumenti tecnologici (fascicolo sanitario elettronico, sistemi di diagnostica, telemedicina, dispositivi medici…) il pieno rispetto dei principi di protezione dei dati (liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, sicurezza) rappresenta, ormai, una condizione indispensabile per il corretto svolgimento della professione medica. Dobbiamo ormai considerare l’impatto, sull’ordinamento giuridico italiano, della nuova disciplina introdotta dal Regolamento n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Troviamo il riferimento specifico ai “dati relativi alla salute”, mentre non si parla più di “dati sensibili”, ma di “ dati particolari” Stabilito il divieto del loro trattamento come regola generale, la prima deroga è rappresentata il ruolo dal consenso; consenso dal quale, invece, si prescinde nelle altre deroghe, per le quali il fondamento giuridico del trattamento risiede nell’interesse dell’individuo, in quello generale dello Stato o nell’esercizio di libertà fondamentali di terzi. Ancora è prematuro trarre conclusioni sull’efficacia effettiva delle nuove misure e sulle loro modalità di attuazioni. Il passar del tempo consentirà le prime analisi su dati concreti.
Tutela della privacy e sistemi informatici
Coppini L
2018-01-01
Abstract
In un sistema sanitario sempre più “dipendente” dai dati personali, attraverso molteplici strumenti tecnologici (fascicolo sanitario elettronico, sistemi di diagnostica, telemedicina, dispositivi medici…) il pieno rispetto dei principi di protezione dei dati (liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, sicurezza) rappresenta, ormai, una condizione indispensabile per il corretto svolgimento della professione medica. Dobbiamo ormai considerare l’impatto, sull’ordinamento giuridico italiano, della nuova disciplina introdotta dal Regolamento n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Troviamo il riferimento specifico ai “dati relativi alla salute”, mentre non si parla più di “dati sensibili”, ma di “ dati particolari” Stabilito il divieto del loro trattamento come regola generale, la prima deroga è rappresentata il ruolo dal consenso; consenso dal quale, invece, si prescinde nelle altre deroghe, per le quali il fondamento giuridico del trattamento risiede nell’interesse dell’individuo, in quello generale dello Stato o nell’esercizio di libertà fondamentali di terzi. Ancora è prematuro trarre conclusioni sull’efficacia effettiva delle nuove misure e sulle loro modalità di attuazioni. Il passar del tempo consentirà le prime analisi su dati concreti.File | Dimensione | Formato | |
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