L'articolo esamina il ruolo svolto dal diritto europeo nell'individuazione dei soggetti legittimati alla tutela dell'ambiente e quindi dagli strumenti privatistici aventi una funzione risarcitoria e la loro compatibilità con alcuni principi riconosciuti a livello internazionale quali quelli "chi inquina paga" e di prevenzione. Preso atto della mancanza di una disciplina uniforme in Europa in materia di responsabilità civile ambientale, dopo aver analizzato le norme di rinvio sul diritto applicabile e sui criteri di giurisdizione, vengono studiati gli obiettivi della Direttiva europea n. 35 del 2004 con la quale si è cercato di introdurre la nozione di danno ambientale in sé considerato distinto dai c. d. danni tradizionali biologici o patrimoniali in genere fatti valere dai singoli. Così la Direttiva si propone di sviluppare, al verificarsi di un danno ambientale, una forte collaborazione tra i singoli, per i quali sono previsti obblighi di facere e gli organi pubblici conferendo a quest'ultimi estesi poteri ispettivi e prevedendo un obbligo di intervento per contrastare qualsiasi forma di inquinamento. Tuttavia il ruolo dei singoli non deve essere sottovalutato in quanto la Direttiva riconosce loro specifiche situazioni giuridiche soggettive per la tutela dell'ambiente in sé considerato. Infatti grazie anche alla possibilità loro accordata a livello internazionale ed europeo di accedere all'informazione in materia ambientale, la Direttiva conferisce ai singoli un diritto di denuncia, di intervento sia per prevenire il verificarsi di un danno che per accertare eventuali responsabilità dell'evento. L'articolo analizza altresì la normativa nazionale di adattamento sul punto al diritto europeo.

La responsabilità ambientale nel diritto europeo

Giuffrida, R.
2018-01-01

Abstract

L'articolo esamina il ruolo svolto dal diritto europeo nell'individuazione dei soggetti legittimati alla tutela dell'ambiente e quindi dagli strumenti privatistici aventi una funzione risarcitoria e la loro compatibilità con alcuni principi riconosciuti a livello internazionale quali quelli "chi inquina paga" e di prevenzione. Preso atto della mancanza di una disciplina uniforme in Europa in materia di responsabilità civile ambientale, dopo aver analizzato le norme di rinvio sul diritto applicabile e sui criteri di giurisdizione, vengono studiati gli obiettivi della Direttiva europea n. 35 del 2004 con la quale si è cercato di introdurre la nozione di danno ambientale in sé considerato distinto dai c. d. danni tradizionali biologici o patrimoniali in genere fatti valere dai singoli. Così la Direttiva si propone di sviluppare, al verificarsi di un danno ambientale, una forte collaborazione tra i singoli, per i quali sono previsti obblighi di facere e gli organi pubblici conferendo a quest'ultimi estesi poteri ispettivi e prevedendo un obbligo di intervento per contrastare qualsiasi forma di inquinamento. Tuttavia il ruolo dei singoli non deve essere sottovalutato in quanto la Direttiva riconosce loro specifiche situazioni giuridiche soggettive per la tutela dell'ambiente in sé considerato. Infatti grazie anche alla possibilità loro accordata a livello internazionale ed europeo di accedere all'informazione in materia ambientale, la Direttiva conferisce ai singoli un diritto di denuncia, di intervento sia per prevenire il verificarsi di un danno che per accertare eventuali responsabilità dell'evento. L'articolo analizza altresì la normativa nazionale di adattamento sul punto al diritto europeo.
2018
9788892109988
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